domenica 19 aprile 2015

Riceviamo e pubblichiamo

Benedetto Migliaccio
di Benedetto Migliaccio, vice sindaco di Vico Equense 

Gentile Direttore,

ho letto con apprensione il suo intervento dedicato all’ incipiente disastro dei conti del Comune di Vico (vicenda ex Cooperative sociali e Lauro) temendo che fossero intervenuti atti e sentenze non a mia conoscenza. Analoga esperienza l’ avevo già vissuta di recente grazie agli interventi di un ex candidato Sindaco non eletto, eccelso avvocato e grande sponsor dell’ avv. Lauro (almeno a giudicare da quanto tiene a cuore a che il Comune non si opponga a consegnargli circa 5 milioni di Euro). Devo dire che anche il suo articolo esprime giudizi che, almeno a me (peraltro modesto utente delle sale del diritto), non sembrano giustificati dalla lettura della Sentenza, ma da cupio dissolvi delle Finanze del Comune. Se vorrà dar conto anche del mio motivato pensiero, dovrà purtroppo dedicarmi qualche riga. Con la Delibera n.40/2013 l’Amm.ne Comunale di Vico Equense definì il procedimento acquisendo al patrimonio ex art.42 bis D.P.R. n.327/2001 la giusta metà di un fondo ex proprietà Lauro. L’ intero fondo fu oggetto di una espropriazione per la costruzione di case di edilizia popolare, dichiarata illegittima ed annullata in s.g. Va ricordato che mentre per la prima metà l’ avv. Lauro definì la cessione con somma decisamente contenuta, per l’ altra metà del suolo la magistratura civile ha stabilito un compenso risarcitorio multimilionario, che appare decisamente sproporzionato (di certo lo è almeno rispetto al valore accettato per l’ altra metà) e l’ Amministrazione con la Del. 40/2013 ha eseguito proprie valutazioni tecniche. Il compenso determinato in sede civile – se dovuto – metterebbe in crisi non solo le casse del Comune di Vico (come sembrano auspicare le minoranze in Consiglio Comunale), ma quelle di ogni altro Comune d’ Italia. Con la Delibera 40/2013 il Comune ha certamente ricondotto nei ca-noni della legittimità e correttezza amministrativa l’ attività ablatoria compiuta negli anni 70-80; solo oggi, con la Del. 40/2013, la PA può trasferire la proprietà superficiaria agli assegnatari (a loro volta aventi causa della Cooperativa ).
 
Anche costoro, in verità, contestano la Delibera 40/2013 e confidano in una (pervero improbabile) usucapione a loro favore, ma l’efficacia del giudicato di annullamento ex art. 2909 c.c. sembra, al di la di una singolare convergenza di attività tra costoro e l’ avv. Lauro, incontestabile atteso che il giudizio maturò anche nel legale contraddittorio delle Cooperative. In un “paese normale” non sarebbe necessario dilungarsi sulla gravissima situazione ‘in diritto’ in cui versava - prima dell’acquisizione con la Delibera 40/2013 – la posizione di ogni singolo attuale proprietario degli al-loggi. Queste le posizioni sostanziali, ed oggi contro la Del. 40/2013 pendono tre diversi filoni giudiziari: A) un contenzioso di cd. ottemperanza al giudicato proposto dall’ avv. Lauro in forza delle sentenze civili B) un contenzioso di merito, proposto dall’ avv. Lauro che ritiene illegittima la Del. 40/2013 C) un contenzioso di merito proposto dai proprietari degli immobili, che contestano anch’ essi la legittimità della Del. 40/2013. La questione di merito (opposizione alla Del. 40/2013) proposta dall’ avv. Lauro è stata definita dal Tar Campania alcuni mesi fa e la relativa sentenza – appellata da pochi giorni dall’ avv. Lauro – ha rigettato l’ impugnazione proposta contro la Delibera di Acquisizione sanante ed ha confermato il legittimo esercizio del potere sanante da parte del Comune; quanto ai profili economici il TAR si è poi dichiarato privo di giurisdizione riguardo la componente indennitaria. La Sentenza da lei commentata si riferisce solo alla precedente azione di ottemperanza (e non al merito); il C.d.S., lungi dal condannare taluno, ha rigettato entrambi gli appelli, sia di Lauro che dell’ Amministrazione, demandando la risoluzione delle questioni ad un eventuale “nuovo giudizio di ottemperanza” da proporre innanzi il TAR. TAR a sua volta su tali questioni, in sede di merito, ha ricusato la propria giurisdizione! Un giudizio civile sarebbe stato da introdurre, presumo, nelle forme e con i termini dell’ opposizione alla stima! Come vede, la questione è estremamente aperta, e tutta da decidere! Nei fatti, al di là della giurisdizione, sia secondo i proprietari degli immobili che secondo l’ avv. Lauro, la legittimità della Delibera C.C.n.40/2013 può essere “scalfita” dalla pronunzia della Corte di Cassazione intervenuta tra il Comune ed il Lauro (quanto al profilo meramente risarcitorio). Secondo il Comune di Vico, invece, l’acquisizione disposta dalla PA ha configurato un atto nuovo, ovvero l’esercizio da parte dell’Ente di una funzione amministrativa nuova e diversa (attesa la novità normativa introdotta nel 2011) rispetto sia a quella afferente la procedura ablatoria annullata in s.g. e sia, a maggior ragione, all’attività oggetto del giudicato civile che su tale annullamento aveva avuto il presupposto in fatto ed in diritto. Il parere del Comune si fonda su quanto sancito dall’ Ad. Plen. del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2/2013 che ha affermato : ” Infatti, l'esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza” ed ancora che” E' ben consapevole l'adunanza delle tesi da tempo avanzate che, facendo leva sul principio di effettività della giustizia amministrativa, prospettano la necessità di pervenire all'affermazione del divieto di ogni riedizione del potere a seguito di un giudicato sfavorevole, ma non ritiene di poter aderire a tale indirizzo che appare contrastante con la salvezza della sfera di autonomia e di responsabilità dell'amministrazione e non imposto dalle pur rilevanti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”. Insomma, qualcuno dovrà prima o poi risolvere il dilemma sul potere e sull’ efficacia della Delibera di acquisizione sanante, e sui riverberi della sua adozione sui profili risarcitori definiti dalla Cassazione, ma allo stato at-tuale non si sa se tale decisione dovrà devolversi al Giudice Ordinario (come stabilito dal Tar nella recente sentenza appellata dall’ avv. Lauro), o a quello amministrativo. Unica cosa certa, è che il Comune di Vico sta difendendo sia le proprie casse comunali, che la proprietà di quei cittadini che edificarono i cespiti in forza dei titoli annullati; il resto è tutto ancora di la dall’ essere scritto! Ragione per cui dissento fortemente sulle modalità e sui termini con cui è stata diffusa al pubblico dei suoi lettori la statuizione del Consiglio di Stato in sede di appello sull’ ottemperanza. Tanto dovevo, e spero – nella complessità del caso - di essere stato comprensibile! Con stima

Benedetto Migliaccio

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